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Ordinanza — n. 41171/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments merely reiterate rejected appellate complaints regarding criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41171/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant's arguments were merely repetitive of complaints already dismissed at the appellate level. The court noted that the lower court correctly applied established principles regarding the possession of burglary tools and the discretionary sentencing factors under Article 62-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 607 c.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals that merely reiterate complaints already rejected at the appellate stage are inadmissible as they constitute an alternative reading of the merits not permitted in this instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative arguments criminal liability burglary tools sentencing discretion appellate review court costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 707 c.p.
Art. 62-bis c.p.
pen., nonché al trattamento sanzionatorio, precisamente per diniego di applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sono non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi
(Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv.
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
3 della sentenza impugnata), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.

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Testo completo

ULCO ORDINANZA Cheazim Cetin nato in Romania il 23/09/1977 avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur; Letto il ricorso presentato nell’interesse di Cetin Cheatim, ritenutoche il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine, rispettivamente, al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 707, cod. pen., nonché al trattamento sanzionatorio, precisamente per diniego di applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis, cod. pen., sono non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia); che, del resto, la corte del merito ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di questa corte, giacché, in relazione alla fattispecie contestata, ha correttamente aderito all’indirizzo per cui, in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui. (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01), mentre in relazione all’art. 62-bis, cod. pen., ha fondato il proprio convincimento su elementi ritenuti decisivi e rilevanti, nella specie consistiti nella gravità del fatto, dedotta da numero e consistenza degli attrezzi, e nella personalità dell’imputato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/202