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Ordinanza — n. 41170/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming error in motive and legal qualification of extortion charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41170/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding factual reconstruction and legal qualification of extortion. The appellant's claims were deemed merely repetitive of previous appellate complaints and lacked new grounds for review. Consequently, the lower court's judgment was upheld as logically sound and legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 629, comma secondo, cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or logical consistency of the lower court's reasoning, dismissing appeals based on repetitive grievances or alternative interpretations of evidence.

Parole chiave

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extortion consummated violation of law defect of motive repetitive grievances Cassation review limits tentata estorsione atto sessuale con un detenuto reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 629, comma secondo, cod. pen.
277758-01); ritenuto che il secondo motivo, che deduce la ricorrenza dei vizi di violazione di legge penale e di motivazione in tutte le sue forme, in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte nei termini di estorsione consumata, ex art. 629, comma secondo, cod.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, Sirbu
Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, Gandolfi
Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, Gandolfi, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

ULCO ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXX; ritenutoche il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, con riferimento al giudizio di responsabilità, per errata ricostruzione dei fatti e segnatamente delle condotte minatorie a danno della persona offesa, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 7-8 della sentenza impugnata con riguardo alle modalità della denuncia dell’XXXXXXa dar prova della genuinità delle sue dichiarazioni, agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, e al contesto nel quale sarebbero state proferite le minacce), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo, che deduce la ricorrenza dei vizi di violazione di legge penale e di motivazione in tutte le sue forme, in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte nei termini di estorsione consumata, ex art. 629, comma secondo, cod. pen., non è consentito perché anch’esso reiterativo di doglianze già dedotte in appello e anche manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridicamente corrette, giacché dirette a dare applicazione al principio di diritto per il quale si ha consumazione, e non mero tentativo del delitto di estorsione, allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, Sirbu, Rv. 275417-01;

Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, Gandolfi, Rv. 244671–01); ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso relativo alla condanna per il capo 2) della rubrica, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, non è consentito in questa sede giacchénon può essere proposta una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova in sede di legittimità e che alla Corte di cassazione è infatti precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) attesa la presenza di una motivazione accurata, approfondita ed in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata con riguardo alle dichiarazioni dei testi considerate attendibili ed inequivoche) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.