Italian Court dismisses appeals for lack of new grounds, ruling them merely reiterative of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Maurizio Creati and Antonella Cairo inadmissible. The appellants argued that the lower court's reasoning was flawed regarding specific charges, but the court found these claims to be mere repetitions of grievances already rejected in the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the appeals lacked novelty and were therefore inadmissible, ordering the appellants to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals based solely on the reiterative repetition of grievances already rejected in the appellate judgment are inadmissible as they fail to present new grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA Creati Maurizio nato a Roma il 11/04/1970 Cairo Antonella nata a Roma il 14/12/1963 avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di Maurizio Creati e di Antonella Cairo; letta la memoria depositata dalla difesa della parte civile costituita, con la quale è stato chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; ritenutoche l’unico motivo di entrambi i ricorsi, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine ai capi d’imputazione 3), 6) e 8) (quest’ultimo con particolare riferimento alla seconda ricorrente) non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 7-8 della sentenza impugnata), ed è anche manifestamente infondato perché contesta la motivazione del giudice di appello che tuttavia risulta esente da vizi logici e corroborata da pertinenti richiami giurisprudenziali, ai quali si rinvia (in particolare si veda pag. 8 con riferimento alla prova della responsabilità sulla base dell’individuazione fotografica a cui sono state sottoposte le persone offese e all’utilizzabilità delle dichiarazioni nei casi di cui all’art. 512, cod. proc. pen., in considerazione della chiara presenza di garanzie procedimentali, neanche poste in discussione dalla difesa, Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; atteso che nulla deve essere disposto per la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile costituita perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03;
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile. Così è deciso, 18