Ordinanza — n. 41166/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAULCO ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Roma sezione per i minorenni dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur; Letto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione perché illogica (e non manifestamente illogica) in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 604-ter, cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni meramente reiterative di doglianze già proposte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di reale confronto con la morivazione della Corte di appello, che ha in modo logico ed argomentato la chiara ricorrenza del pregiudizio etnico oggetto di imputazione, a prescindere dal dato riportato in modo reiterativo anche in questa sede dalla difesa dell’essere il ricorrente soggetto nato in paese estero, non escludendo tale situazione la chiara connotazione circostanziale della condotta ascritta (Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, D’Amore, Rv. 280146-01 in caso sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017, Zamolo, Rv. 269712-01 in cui si era usata l'espressione "nera puttana";
Regesto Legislator
Generato dall'IAART. 52 D.LGS. 196/03; Ordinanza — n. 41166/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 604-ter, cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni meramente reiterative di doglianze già proposte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di reale confronto con la morivazione della Corte di appello, che ha in modo logico ed argomentato la chiara ricorrenza del pregiudizio etnico oggetto di imputazione, a prescindere dal dato riportato in modo reiterativo anche in questa sede dalla difesa dell’essere il ricorrente soggetto nato in paese estero, non escludendo tale situazione la chiara connotazione circostanziale della condotta ascritta (Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, D’Amore, Rv. 280146-01 in caso sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017, Zamolo, Rv. 269712-01 in cui si era usata l'espressione "nera puttana";
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ULCO ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Roma sezione per i minorenni dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione perché illogica (e non manifestamente illogica) in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 604-ter, cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni meramente reiterative di doglianze già proposte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di reale confronto con la morivazione della Corte di appello, che ha in modo logico ed argomentato la chiara ricorrenza del pregiudizio etnico oggetto di imputazione, a prescindere dal dato riportato in modo reiterativo anche in questa sede dalla difesa dell’essere il ricorrente soggetto nato in paese estero, non escludendo tale situazione la chiara connotazione circostanziale della condotta ascritta (Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, D’Amore, Rv. 280146-01 in caso sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017, Zamolo, Rv. 269712-01 in cui si era usata l'espressione "nera puttana";
Sez. 5, n. 38591 del 23/09/2008, Vitali, Rv. 242219-01 in cui si erano profferite le parole: "negro perditempo..."; Sez. 5, n. 38597 del 09/07/2009, Finterwald, Rv. 244822-01 in cui si era detto "cinghiale bastardo, sporco arabo"; Sez. 5, n. 49694 del 29/10/2009, Rv. 245828-01, per l'espressione "'adesso gli dai una gomma negra come lei"; Sez. 5, n. 22570 del 28/01/2010, Scocozza, Rv. 247495-01 per le parole "sporco negro"; Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, Maccioni, per le espressioni "marocchino di merda" o "immigrati di merda"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento penale nel quale sono coinvolte persone vulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.