Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding motivation vices under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic allegation of a motivation defect without specific details. The appellant argued the lower court's reasoning was insufficient, but the court found the complaint vague and unrelated to the specific arguments in the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal ground alleging a defect in the reasoning of a judgment is inadmissible if it is generic, indeterminate, or lacks a logical connection to the specific arguments of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA Spolverini Roberto nato a Roma il 29/11/1986 avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Roberto Spolverini, ritenutoche l’unico motivo di ricorso che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione senza alcuna ulteriore specificazione, in ordine al giudizio di responsabilità per i reati addebitati al ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ed è altresì totalmente aspecifico in quanto il motivo risulta privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere est