Italian Supreme Court dismisses appeal for extortion as arguments merely reiterate lower court's rejection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Gabriele Punzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Punzi argued that the lower court violated the law and failed to motivate its decision regarding his alleged extortion, claiming the evidence was misinterpreted. The court rejected these claims as merely repetitive grievances from the appellate stage, noting that the lower court correctly relied on expert analysis of recordings to refute the extortion narrative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 and Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal based on alleged violations of law or lack of motivation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment without providing new, substantive legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA Punzi Gabriele nato a Roma il 09/10/1942 avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Gabriele Punzi; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 629, cod. pen., per travisamento della prova, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata sulla ricostruzione della condotta estorsiva del ricorrente anche sulla base della perizia espletata sul contenuto delle registrazioni delle conversazioni avvenute con la persona offesa che dimostrano la assenza di qualsiasi pretesa validamente azionabile, con tentativo univoco di illecita incisione sullo sviluppo del rapporto lavorativo), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigl