Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to reiterative grievances and lack of legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Chantal De Rossi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of criminal law and a defect in reasoning regarding her continued occupation of property, but the court found these arguments merely reiterated grievances already rejected at the appellate level. The court rejected the request for an alternative reading of the case merits, citing the requirement for specific legal comparison with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based solely on reiterative complaints of prior rejected grievances or generic alternative readings of the merits without specific legal comparison are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA De Rossi Chantal nata a Roma il 30/04/1985 avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Chantal De Rossi, ritenutoche il motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e il vizio di motivazione in tutte le sue forme, per omessa applicazione dell’art. 131- bis, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove il giudice adito rileva la permanenza della condotta offensiva della ricorrente occupante con corrispondente prolungata compressione del bene giuridico tutelato, con pregiudizio economico dell’ente proprietario), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consiglie