Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding non-prosecution under Article 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Wissem Ben Abdallah inadmissible due to the repetitive nature of the complaint regarding the lack of reasoning. The appellant argued that the lower court failed to recognize the non-prosecution provision of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this argument merely reiterated a previously rejected claim. The court ruled that the lower judge had sufficiently grounded the denial of non-prosecution based on correct arguments, specifically the absence of habitual intent, without needing to examine every evaluative element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, cod. pen.; Art. 133, comma 1, cod. pen.: The appeal alleging a lack of reasoning regarding the non-prosecution provision is inadmissible if it merely reiterates previous complaints, as the lower court's indication of relevant criteria for assessing the gravity of the offense suffices without exhaustive examination of all elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ULCO ORDINANZA Ben Abdallah Wissem nato in Tunisia il 10/05/1994 avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Wissem Ben Abdallah, ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis, cod. pen., non è consentito perché reiterativo di doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente disattese ed è anche manifestamente infondato, allorquando la censura verta su una motivazione priva di illogicità evidenti, come quella resa dal giudice adito, il quale ha adeguatamente fondato il diniego di applicazione della causa di non punibilità sulla base di argomenti corretti (si veda, nella specie, pag. 4 della sentenza impugnata ove si dimostra l’insussistenza del requisito di non abitualità, necessario al positivo riconoscimento dell’art. 131-bis, cod. pen.), in applicazione del consolidato principio di questa corte, a tenore del quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigl