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Ordinanza — n. 41161/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding non-prosecution under Article 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41161/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Wissem Ben Abdallah inadmissible due to the repetitive nature of the complaint regarding the lack of reasoning. The appellant argued that the lower court failed to recognize the non-prosecution provision of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this argument merely reiterated a previously rejected claim. The court ruled that the lower judge had sufficiently grounded the denial of non-prosecution based on correct arguments, specifically the absence of habitual intent, without needing to examine every evaluative element.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 133, comma 1, cod. pen.: The appeal alleging a lack of reasoning regarding the non-prosecution provision is inadmissible if it merely reiterates previous complaints, as the lower court's indication of relevant criteria for assessing the gravity of the offense suffices without exhaustive examination of all elements.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code lack of reasoning appeal repetitive complaint inadmissibility habitual intent requirement gravity of offense assessment motivi di cassazione reiterazione di reati penali riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Wissem Ben Abdallah, ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis, cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.), in applicazione del consolidato principio di questa corte, a tenore del quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01
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Testo completo

ULCO ORDINANZA Ben Abdallah Wissem nato in Tunisia il 10/05/1994 avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Wissem Ben Abdallah, ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis, cod. pen., non è consentito perché reiterativo di doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente disattese ed è anche manifestamente infondato, allorquando la censura verta su una motivazione priva di illogicità evidenti, come quella resa dal giudice adito, il quale ha adeguatamente fondato il diniego di applicazione della causa di non punibilità sulla base di argomenti corretti (si veda, nella specie, pag. 4 della sentenza impugnata ove si dimostra l’insussistenza del requisito di non abitualità, necessario al positivo riconoscimento dell’art. 131-bis, cod. pen.), in applicazione del consolidato principio di questa corte, a tenore del quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigl