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Ordinanza — n. 41160/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal appeal for reiterating arguments already refuted by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41160/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already thoroughly refuted by the Court of Appeal. The appellant argued for a different application of Article 62 bis of the Criminal Code and claimed procedural flaws, but the court noted the defendant was already prejudiced for specific crimes and had admitted refusing an alcohol test. Consequently, the court rejected the appeal as lacking new grounds and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal that merely reiterates arguments already refuted by the lower court lacks the requisite novelty and is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative appeal Article 62 bis Criminal Code prejudice for specific crimes Court of Cassazione procedure considerazioni di protezione ambientale delitto contro l'ambiente incaricato della protezione dei dati

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
E’ stato proposto ricorso affidato a un motivo con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Art. 186, co. 7, d.lgs. 285/1992
Art. 699 cod. pen.
Art. 4 L. n. 110/1975
art. 62 bis cod. pen
E’ stato proposto ricorso affidato a un motivo con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv 281879
E’ stata poi richiamata giurisprudenza che evidenzia come il consenso alla acquisizione degli atti di indagine non costituisce elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv 281879).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDES Daniel nato a REGGIO EMILIA il 09/09/1988 avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Daniel Bordes ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 4 aprile 2025 di conferma della pronuncia di condanna del Tribunale di Reggio Emilia nei suoi confronti in ordine a i reati di cui agli artt. 186, co. 7 , d.lgs. 285/1992, 699 cod. pen. e 4 L. n. 110/1975, con la recidiva, commessi in Reggio Emilia il 21 dicembre 2020. E’ stato proposto ricorso affidato a un motivo con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorso, meramente reiterativo dei motivi di gravame, non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha già replicato alle suddette allegazioni difensive rilevando che il ricorrente è pluripregiudicato per reati specifici e contro la persona (minacce, lesioni personali volontarie oltre che in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale); ha posto l’accento sulla gravità del fatto,avuto riguardo alla circostanza che questi in orario notturno, in pieno centro, circolava ad altissima velocità, senza fermarsi all’alt intimatogli.

E’ stato evidenziato,quanto al comportamento processuale, che il ricorrente si è limitato ad ammettere di essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. E’ stata poi richiamata giurisprudenza che evidenzia come il consenso alla acquisizione degli atti di indagine non costituisce elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv 281879). Con tutto quanto argomentato il ricorso non si confronta e si limita a ribadire gli argomenti già ampiamente e coerentemente confutati.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. Il Presidente Maria Teresa Arena Ugo Bellini