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Ordinanza — n. 41134/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming evidence distortion, ruling it inadmissible in legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41134/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bassam Mejrissi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mejrissi argued that the appellate court distorted evidence regarding aggravated robbery and assault, but the court rejected this as a mere request for factual re-evaluation. The court held that evidence distortion is only reviewable if it shows a clear, logical inconsistency between the judge's reasoning and the facts, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Evidence distortion is inadmissible in legality review unless it reveals a clear and non-controversible discrepancy between the judge's reasoning and the facts, excluding mere subjective evaluation errors.

Parole chiave

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evidence distortion legality review appellate discretion criminal appeal logical consistency reati penali gravi commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti
Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo
sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv.
Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJRISSI BASSAM nato il 25/09/1987 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bassam Mejrissi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il ricorrente, reiterando profili di censura già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con esaustiva ed incensurabile motivazione (si vedano, in particolare, le pagg. 4 - 6 della impugnata sentenza), solo formalmente ha prospettato un vizio di travisamento delle prove, prefigurando, invero, una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, estranei al sindacato di legittimità; che, a tal proposito, giova ribadire che il travisamento della prova non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento, e che, affinché esso si configuri, occorre che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, dovendosi pertanto escludere che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264481, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); che, nello specifico, deve evidenziarsi come i giudici di appello, con una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, non censurabile in questa sede se sorretta - come nel caso di specie - da una congrua e non illogica motivazione (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), hanno correttamente posto a base del giudizio di responsabilità le dichiarazioni rese dalla persona offesa, avendole ritenute pienamente attendibili anche a fronte dei riscontri con ulteriori emergenze probatorie, e comunque non scalfite dai rilievi difensivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 se