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Ordinanza — n. 41132/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and repetition of appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41132/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Alessandro Lulli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal was deemed legally improper because it merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal without offering new specificities. Furthermore, the court found the claim manifestly unfounded as the lower court correctly identified the elements constituting the crime of fraud based on prior established case law.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; Art. 640 c.p.: An appeal to the Cassation Court must be formulated in terms permitted by law; grounds that are repetitive of appellate proceedings or manifestly unfounded based on established legal principles render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds fraud by internet lack of specificity manifestly unfounded abbandono del posto di lavoro protezione dalla disdetta licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 640 c.p.
Letto il ricorso di Alessandro Lulli; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per aver concorso nel reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Alessandro Lulli; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per aver concorso nel reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019
280563 - 02; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv.
Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020
Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020 (dep.
Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015
278231 - 01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LULLI ALESSANDRO nato a GROSSETO 11 17/07/1975 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Lulli; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per aver concorso nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, prefigurando una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, esso risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità e soltanto apparenti; che il medesimo motivo deve ritenersi anche manifestamente infondato, avendo i giudici di merito, con lineare e logica motivazione, indicato gli elementi sulla base dei quali deve correttamente desumersi la partecipazione del ricorrente alla realizzazione del reato di truffa (si vedano le pagg. 4 e 5), conformemente a quanto affermato da questa Corte, secondo cui «Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto» (così, Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01; si vedano anche:

Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020 (dep. 2021), Cantone, Rv. 280563 - 02; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231 - 01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre