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Ordinanza — n. 41130/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper challenge to factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41130/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Perego inadmissible because the sole ground raised was a formal defect lacking specificity. Perego argued the lower court erred in its factual assessment regarding the robbery charges, but the court noted that cassation review is limited to checking for logical flaws in reasoning, not re-evaluating evidence. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the appellant's arguments were irrelevant and the conviction correct.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or facts; appeals must cite specific grounds, and general complaints about factual errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds factual evaluation by lower court cassation review limits logical argumentation defect estinzione della rendita d'invalidità assegno di morte rendita per vedovo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREGO ANTONIO nato a BERGAMO il 03/05/1951 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Perego; considerato che l'unico motivo di ricorso non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo profili di censura privi di specificità, perché già proposti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, il ricorrente solo formalmente ha espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, lamentando, invero, non una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; che, infatti, avendo l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte circoscritto, limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (così, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), deve ribadirsi come sia precluso alla Corte di cassazione di procedere ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione); che, in conclusione, nel caso di specie, deve evidenziarsi come i giudici di merito, con motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, sottolineando l'irrilevanza degli assunti difensivi relativi alle discrepanze emerse dalle dichiarazioni della persona offesa, abbiano puntualmente indicato le non illogiche argomentazioni e i plurimi elementi probatori sulla base dei quali deve ritenersi corretta l'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore delle due rapine ascrittegli (si vedano le pagg. 3-5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 set