Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41128/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding erroneous application of general mitigating circumstances under Penal Code Articles 62-bis and 133.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41128/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Vaccaro inadmissible, ruling that the lower court's denial of general mitigating circumstances was legally sound. The appellant argued for a violation of law, but the court found the appellate judges correctly relied on the absence of positive elements and the defendant's specific criminal history. The decision affirms that such factual assessments regarding mitigating circumstances are non-appealable in terms of legality if the reasoning is consistent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis, 133 cod. pen.; In matters of general mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment is unchallengeable on appeal provided it is non-contradictory and accounts for relevant elements, including the defendant's prior criminal record.

Parole chiave

Generato dall'IA
general mitigating circumstances prior criminal record appeal inadmissibility factual assessment Penal Code provisions non-appealable facts legal reasoning standard circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO GENNARO nato a NAPOLI il 25/11/1985 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Vaccaro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge in ordine all'errata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 62-bis - 133 cod. pen., risulta manifestamente infondato, a fronte della logica e lineare motivazione con cui i giudici di appello hanno posto a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 5 della impugnata sentenza) l'assenza di elementi positivi e la presenza di numerosi precedenti penali specifici a carico dell'odierno ricorrente, tenuto conto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) che, con specifico riferimento al caso di specie, deve sottolinearsi come secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;

Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025