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Ordinanza — n. 41127/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual findings rather than legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41127/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Meli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Meli argued that the lower court erred in finding his responsibility for robbery under specific penal code articles, claiming the judgment's reasoning was flawed. The court rejected this because the appeal was not formulated in legally permitted terms, as it sought to re-evaluate the factual evidence rather than challenge the logical structure of the appellate court's argument.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is merely a formal criticism of the motivation without challenging the legal reasoning, as the court cannot re-evaluate the probative data.

Parole chiave

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inadmissible appeal violation of law defect of motivation re-evaluation of evidence criminal procedure Court of Cassation factual findings licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 110-628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI ROBERTO nato a PALERMO il 22/04/1983 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roberto Meli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ex artt. 110-628 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto solo formalmente teso a censurare difetti della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, essendo invero volto a contestare il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di merito, prefigurando una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, avulsi dal sindacato del presente giudizio, essendo preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione dei dati probatori a quella compiuta nei precedenti gradi; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, nella specie, deve ravvisarsi come i giudici di appello, con valutazione conforme delle medesime risultanze processuali valorizzate dal giudice di primo grado, esponendo logica e lineare motivazione, abbiano indicato la sussistenza di sufficienti elementi che, complessivamente considerati, permettono di affermare la partecipazione dell'odierno ricorrente nella rapina ascrittagli (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025, Il Consigliere estensore La Presi