Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41126/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds as arguments merely reiterate appellate court's rejected reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gabrielli Niko inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court made an erroneous factual assessment, but the court found these complaints lacked the required specificity and merely reproduced arguments already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal exceeded the limited scope of a legality review, which is confined to verifying the existence of a logical argumentative structure rather than re-evaluating evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 364, n. 1 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reiterate arguments already rejected in lower courts without adding specific new elements, as the Court's review is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity reiteration of arguments legality review scope logical argumentative structure cassation procedure court costs and fine reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 364, n. 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI NIKO nato a TRENTO il 08/08/1998 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gabrielli Niko; considerato che i motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione non sono formulati in termini consenti dalla legge in quanto riproducono profili di censura già svolti in appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, essendo gli stessi privi di specificità e soltanto apparenti; il ricorrente, infatti, ha contestato la decisione dei giudici di merito perché fondata su una valutazione asseritamente erronea delle risultanze processuali, finendo così per prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle stesse, e, dunque, doglianze che esorbitano dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte; che, infatti, deve ribadirsi come sia preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), avendo l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 202