Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding generic mitigating circumstances in criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Gambuzza's appeal inadmissible due to a manifestly unfounded claim of inadequate reasoning. The appellate court correctly denied the request for generic mitigating circumstances by citing the appellant's lack of positive elements and numerous prior criminal records. The court upheld this decision by referencing established case law, rejecting the appellant's argument as inconsistent with settled legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; The appeal is inadmissible when the alleged defect in reasoning is manifestly unfounded, as the lower court's decision is based on a logical and linear assessment of the absence of positive elements and the presence of numerous prior convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBUZZA GIUSEPPE nato a LUINO il 28/10/1987 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Gambuzza; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in presenza di una logica e lineare motivazione (si veda pag. 6 della impugnata sentenza) con cui i giudici di appello hanno posto a base del diniego l'assenza di elementi positivi e la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'odierno ricorrente, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.