Sentenza — n. 41124/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOLINI PRIMAVERA nato a MILANO il 21/02/1995 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Primavera Nicolini; letto l'atto di remissione di querela con contestuale accettazione depositato in data 9 settembre 2025; ritenuto che in ragione della detta rituale remissione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per remissione di querela e che, per l'effetto, l'imputata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41124/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOLINI PRIMAVERA nato a MILANO il 21/02/1995 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Primavera Nicolini; letto l'atto di remissione di querela con contestuale accettazione depositato in data 9 settembre 2025; ritenuto che in ragione della detta rituale remissione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per remissione di querela e che, per l'effetto, l'imputata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOLINI PRIMAVERA nato a MILANO il 21/02/1995 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Primavera Nicolini; letto l'atto di remissione di querela con contestuale accettazione depositato in data 9 settembre 2025; ritenuto che in ragione della detta rituale remissione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per remissione di querela e che, per l'effetto, l'imputata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.