Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to manifestly unfounded arguments and lack of positive elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dia Bayemodou inadmissible, ruling that the claim regarding generic mitigating circumstances was manifestly unfounded. The appellate court had correctly identified the absence of positive elements and highlighted the defendant's criminal history as indicators of danger. Consequently, the court affirmed that the lower court's decision to deny these mitigating factors was legally sound and required no further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 64 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested decision is based on manifestly unfounded arguments, provided the lower court's reasoning is free from evident illogicality and sufficiently addresses the decisive elements presented by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA BAYEMODOU nato il 23/12/1998 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Dia Bayemodou; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della impugnata sentenza), anche considerato quanto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle suddette diminuenti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; che, nella specie, i giudici di appello, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783), hanno sottolineato l'assenza di elementi positivi e la pericolosità dell'imputato desumibile dai numerosi precedenti penali lui ascritti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.