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Ordinanza — n. 41123/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to manifestly unfounded arguments and lack of positive elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41123/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Dia Bayemodou inadmissible, ruling that the claim regarding generic mitigating circumstances was manifestly unfounded. The appellate court had correctly identified the absence of positive elements and highlighted the defendant's criminal history as indicators of danger. Consequently, the court affirmed that the lower court's decision to deny these mitigating factors was legally sound and required no further review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 64 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested decision is based on manifestly unfounded arguments, provided the lower court's reasoning is free from evident illogicality and sufficiently addresses the decisive elements presented by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible appeal manifestly unfounded criminal history appeal against sentence Corte di Cassazione procedural inadmissibility circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 64 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA BAYEMODOU nato il 23/12/1998 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Dia Bayemodou; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della impugnata sentenza), anche considerato quanto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle suddette diminuenti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; che, nella specie, i giudici di appello, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783), hanno sottolineato l'assenza di elementi positivi e la pericolosità dell'imputato desumibile dai numerosi precedenti penali lui ascritti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.