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Ordinanza — n. 41122/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and repetition of appellate findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pierro Giuseppe inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating witness testimony and violated procedural codes, but the court found these claims merely repetitive of the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity and novelty required for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 192 and 334 of the Code of Criminal Procedure; Art. 120 of the Criminal Code: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without providing new, specific legal grounds or a distinct evaluation of the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of appellate findings witness credibility procedural codes violation in dubio pro debitore documenti bancari documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 of the Code of Criminal Procedure
Art. 334 of the Code of Criminal Procedure
Art. 120 of the Criminal Code

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani
Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri
Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte
Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico
Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRO GIUSEPPE nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 08/08/1967 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pierro Giuseppe; lette la memoria e la nota spese depositate dalla parte civile il 17 luglio 2025; considerato che i motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione degli artt.192 e 334 cod. proc. pen., 120 cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal testimone De Simone Orlando, non sono formulati in termini consenti dalla legge in quanto riproducono profili di censura già svolti in appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, essendo gli stessi privi di specificità e sonanto apparenti; il ricorrente, infatti, ha contestato la decisione dei giudici di merito perché fondata su una valutazione asseritamente erronea delle risultanze processuali, finendo così per prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle stesse, e, dunque, doglianze che esorbitano dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte; che, infatti, deve ribadirsi come sia preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), avendo l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché con la condanna del medesimo alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile Zurich Insurance Company, che possono essere liquidate in euro duemila, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna t10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile Zurich Insurance Company, che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 12 sette