Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding identity verification in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Giovanni Romano's appeal inadmissible due to the lack of specific legal grounds required for challenging the lower court's findings. Romano argued that the identity verification through photo recognition was unreliable, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide a new, reasoned critique of the original decision's motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court must be based on specific legal grounds; mere repetition of arguments already examined and rejected at the appellate level, or general doubts about factual reliability without legal argumentation, renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO GIOVANNI (CUI 01I3N4V) nato a NAPOLI il 06/11/1970 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Romano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'identità dell'odierno ricorrente, quale autore del reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede per un duplice ordine di ragioni; che, infatti, con argomentazioni tese a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta a base della decisione (in particolare, i riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa e dal portiere dello stabile ove abita la predetta), prospettandone un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle stesse, e, dunque, una censura estranea al sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), il ricorrente ha prospettato doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con una congrua e non illogica motivazione, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2