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Ordinanza — n. 41115/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific legal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41115/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals filed by Roberto Maria Passante and Davide Passante inadmissible. The appellants argued that the lower court's conviction lacked sufficient evidence and misjudged the reliability of the victim's testimony, but these claims were deemed to have already been fully addressed and rejected at the appellate level. The court ruled that such arguments do not meet the strict requirements for a cassation appeal under Article 591 of the Criminal Procedure Code because they fail to provide a specific legal comparison with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely reiterate arguments already decided at the appellate level without presenting a specific legal comparison with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific legal grounds requirement reiteration of appellate arguments credibility assessment of victim Article 591 Criminal Procedure Code mancanza di credibilità verosimiglianza della persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Art. 69 cod. pen.
art. 69 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
273217; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASSANTE ROBERTO MARIA nato a ROMA il 07/03/1980 PASSANTE DAVIDE nato a ROMA il 04/03/1983 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Roberto Maria Passante e Davide Passante presentati con il medesimo atto; lette le conclusioni e la nota spese depositate per la parte civile in data 3 settembre 2025, la memoria difensiva depositata dalla difesa in data 22 agosto 2025 e la memoria di replica della parte civile depositata il 4 settembre 2025; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 438 cod. proc. pen. e all'art. 69 cod. pen. (inconferente rispetto alle argomentazioni sviluppate a specificazione del titolo del motivo), non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, infatti, con doglianze avulse dal perimetro valutativo e cognitivo del sindacato di legittimità, in quanto tese a contestare l'asserita l'insufficienza del materiale probatorio posto a base della condanna, nonché un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si sono prospettati profili di censura già proposti in appello e già compiutamente vagliati e disattesi, con adeguati argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art.591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste dai giudici di merito a base del loro convincimento (si vedano le pagg. 4 — 6 della impugnata sentenza, ove, oltre alla rilevanza della scelta del rito abbreviato ai fini probatori, si è congruamente sottolineato come il giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti non si basi solo sulle dichiarazioni della persona offesa, essendo state queste riscontrate da ulteriori emergenze probatorie); che, nel caso di specie, in particolare, deve evidenziarsi come ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa sia precluso innanzi alla Suprema Corte, in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché con la condanna dei medesimi alla rifusione delle spese di assistenza e difesa per l'odierno grado nei confronti della parte civile Parisi Francesco, che devono essere liquidate in euro duemila oltre accessori di legge;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa per l'odierno grado nei confronti della parte civile Parisi Francesco, che liquida in euro duemila oltre accessori di legge. Così deciso, il g