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Ordinanza — n. 41113/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41113/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Haesawi Sofian inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding liability and the interpretation of witness statements. The appellant argued that the lack of an interpreter rendered testimonial declarations unusable, but the court noted this claim was already settled by precedent. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot serve as a vehicle for a new assessment of evidence or generic challenges to the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments witness interpretation Italian criminal procedure Court of Cassazione risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAESAWI SOFIAN nato il 26/03/1977 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Haesawi Sofian; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, risulta formulato in termini non consentiti, in quanto del tutto generico e teso a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede; che, con particolare riguardo della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali (utilizzabili in ragione della scelta del rito) per il fatto che la stessa non comprendeva e non parlava la lingua italiana, il Collegio condivide la consolidata opinione del Giudice di legittimità secondo la quale la mancata nomina di un interprete non è causa d'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, S., Rv. 279276 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è teso, in termini alquanto generici, a prospettare una inammissibile alternativa valutazione delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.