Cassation court dismisses appeal on sentencing excessiveness, ruling it falls within trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Said Zanoug inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zanoug argued that the sentence for the crime of receiving stolen goods was excessive and violated the law. The court rejected this claim, stating that sentencing discretion is governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code and cannot be re-evaluated in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The determination of the appropriate sentence, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the trial judge and is not subject to review in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANOUG SAID nato il 10/05/1989 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Said Zanoug; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta eccessività della pena irrogata per la commissione del reato di ricettazione di particolare tenuità, oltre che reiterativo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.