Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution cause for permanent crimes due to persistent damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Abate inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Abate argued that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code for building abuse and other offenses. The court rejected this, noting that the appellate judges correctly applied the principle that non-prosecution is precluded for permanent crimes as long as the damage persists.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Artt. 633, 639-bis c.p.: The cause of non-prosecution is precluded for permanent crimes as long as the persistence of the damaging fact continues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE FRANCESCO nato a MESSINA il 11/05/1982 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Abate; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione ai reati di abuso edilizio e quello di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., oltre che riproduttivo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta manifestamente infondato, poiché teso a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, nel caso di specie, motivando la non configurabilità della particolare tenuità del fatto sulla base della persistenza del danno dovuto alla occupazione del ballatoio di proprietà del comune con un'opera di struttura non leggera e non facilmente amovibile, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui, qualora il reato per cui si proceda sia un reato permanente, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità de qua finché la permanenza non sia cessata (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01;
Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025