Cassation court dismisses appeal against aggravated fraud conviction for inadmissibility of generic evidence review arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Mosca's appeal inadmissible, rejecting his complaints regarding the trial court's evaluation of evidence and the application of mitigating circumstances. The appellant argued that the lower courts misinterpreted the evidence and failed to consider specific mitigating factors, but the Court held that such arguments merely re-litigated facts already examined in the appellate instance. Consequently, the Court ruled that the first ground violated the principle of limited review by attempting to re-evaluate the weight of evidence, while the second ground was found infounded due to the absence of positive elements for leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the weight of evidence or substitute its own judgment for that of the lower courts; appeals must identify specific distortions of procedural findings rather than generic criticisms of the assessment of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA VINCENZO nato a CASERTA il 10/05/1997 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenzo Mosca; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata, non è consentito dalla legge in questa sede, poiché esso, riproducendo profili di censura non connotati da specificità, in quanto già proposti in appello e congruamente esaminati e disattesi dai giudici di appello, invero risulta teso a contestare, in termini alquanto generici, la valutazione delle risultanze processuali, prospettandone un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, estraneo al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, infatti, a fronte dell'invocato travisamento della prova, deve ribadirsi come tale vizio, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione, non rappresenti il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento; che, infine, con precipuo riferimento alla doglianza circa la mancata assunzione di prove decisive ai fini della formulazione di un giudizio di assoluzione, premesso che «È prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (così, Sez. 3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105 — 0; conformemente:
Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Brustenghi, Rv. 246667 — 01; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01), nel caso di specie, deve ravvisarsi come la Corte territoriale, in conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 — 01; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), abbia correttamente considerato il quadro probatorio già sufficiente e completo e costituto da validi elementi di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, idonei a condurre alla dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello confermato quanto sul punto statuito dal giudice di primo grado, il quale, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), ha posto a base del diniego, l'insussistenza di elementi suscettibili di positiva valutazione (si veda pag. 3 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea come il giudice di primo grado abbia evidenziato, l'assenza di un contributo partecipativo alla ricostruzione del fatto, di una richiesta risarcitoria da parte del prevenuto, nonché di elementi da cui desumere segni di una sua resipiscenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il