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Ordinanza — n. 41108/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal arguments and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41108/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Loredana Puggioni inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding criminal liability and conditional sentence suspension, arguing violations of law and reasoning flaws. The court rejected these claims because the first ground lacked the specificity required by procedural law, merely reiterating arguments already dismissed on appeal, while the second ground was deemed merit-based and thus not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 604, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to meet the specificity requirements of Art. 591, c. 1, lett. c) by merely reiterating arguments already rejected, and merit-based grounds regarding conditional sentence suspension fall outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirements conditional sentence suspension merit review cassation reiteration of arguments pene condizionali revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 604, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019
Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv.
Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023
278828 - 01; Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGGIONI LOREDANA nato a ROMA il 11/10/1962 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Loredana Puggioni; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e congruamente disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni giuridiche (cfr.

Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828 - 01; Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 - 01), cosicché gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, non caratterizzandosi per un effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della ritenuta integrazione da parte della ricorrente del delitto attribuitole (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, a fronte della succinta ma congrua e incensurabile motivazione (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), con cui i giudici di appello hanno evidenziato la inidoneità del beneficio suddetto a sortire un adeguato effetto rieducativo nei confronti dell'odierna ricorrente, formulando un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non commissione futura di reati e la non prosecuzione di quello per cui si procede, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settem