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Ordinanza — n. 41105/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding internal continuity of offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Gambarrota inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Gambarrota challenged a lower court's decision on the calculation of his punitive treatment, arguing against the internal continuity of offenses. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the lower judge correctly dissolved the internal continuity between the aggravated crime and the prescribed offense, a decision deemed logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.; Art. 474 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on a manifestly unfounded ground, such as contesting the correct dissolution of internal continuity between offenses where one is prescribed.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded ground internal continuity of offenses prescribed offense punitive treatment calculation court costs and fine Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Art. 474 cod. pen.
e quello, dichiarato prescritto da questa Corte, di cui all'art. 474 cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 648 cod. pen
art. 474 cod. pen
e quello, dichiarato prescritto da questa Corte, di cui all'art. 474 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBARROTA GIUSEPPE nato a BARLETTA il 17/08/1970 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Gambarrota avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato in merito alle modalità di rideterminazione del trattamento sanzionatorio: il ricorrente, infatti, omette di considerare che sia per il reato più grave di cui al capo O), che per gli altri reati in continuazione di ali ai capi B), C) e D), andava sciolta la continuazione interna per ciascun capo tra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e quello, dichiarato prescritto da questa Corte, di cui all'art. 474 cod. pen.; tale operazione è stata correttamente effettuata dal Giudice del rinvio con motivazione che risulta immune da profili di illogicità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.