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Ordinanza — n. 41103/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41103/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41103/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI DAVIDE nato a MILANO il 23/09/1963 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Palmieri avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente con la quale ha insistito sull'ammissibilità del ricorso, chiedendone l'assegnazione ad una Sezione ordinaria; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a non specificare i vizi di legittimità dedotti in questa Sede, formula delle doglianzt non facilmente comprensibili, generiche, di contenuto meramente confutativo, non confrontandosi con la decisione impugnata (che ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto e confermato le statuizioni civili), e, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 7 a 9); ritenuto, inoltre, che appare immune di censure la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, stante la conferma delle statuizioni civili; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41103/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame delle censure formali procedura di ricusazione condono delle spese procedurali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento inesigibile malgrado lesioni salute
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI DAVIDE nato a MILANO il 23/09/1963 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Palmieri avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente con la quale ha insistito sull'ammissibilità del ricorso, chiedendone l'assegnazione ad una Sezione ordinaria; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a non specificare i vizi di legittimità dedotti in questa Sede, formula delle doglianzt non facilmente comprensibili, generiche, di contenuto meramente confutativo, non confrontandosi con la decisione impugnata (che ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto e confermato le statuizioni civili), e, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 7 a 9); ritenuto, inoltre, che appare immune di censure la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, stante la conferma delle statuizioni civili; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 20