Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments and generic lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Cuscinà inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a reduction in sentence and non-punishment under Article 384 of the Penal Code, but the court found his arguments generic and lacking specific support. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate illegality or manifest illogicity in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 cod. pen.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces jurisprudential maxims without highlighting specific illegality, or if it complains of a lack of motivation without providing the specific arguments required to substantiate the claim of non-punishment.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSCINA' FRANCESCO nato a MESSINA il 04/04/1955 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Cuscinà avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché:
i) il primo e il terzo motivo, al di là della riproduzione di massime giurisprudenziali, non evidenziano alcun profilo di illegittimità del giudizio di responsabilità né di manifesta illogicità della determinazione del trattamento sanzionatorio (che, peraltro, risulta ridotto dalla sentenza impugnata nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione); ii) il secondo motivo lamenta genericamente la mancanza di motivazione sulla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., circostanza che era stata invocata con l'atto di appello con un motivo inammissibile in quanto privo del requisito della specificità, essendosi il ricorrente limitato ad invocarne l'applicazione esclusivamente nella rubrica del motivo, senza, tuttavia, alcuna argomentazione a supporto dell'istanza; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.