Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere grievances and new argument on first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Pinna's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first twelve grounds were merely grievances reproducing arguments already rejected by the lower court, while the thirteenth ground was raised for the first time in this instance. Consequently, the appeal failed because new legal arguments cannot be introduced for the first time at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere grievances or if new legal arguments are raised for the first time in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA GIOVANNI nato a NUORO il 08/12/1967 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di§lovanni Pinna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché:
i) i motivi dai primo al dodicesimo sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive -di profili di censura, in merito al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 28,4 44); ii) il tredicesimo motivo è stato dedotto per la prima volta in questa Sede, dovendosi, al riguardo, ribadire che, la questione dell'applicabilità dell'art. 131 -bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (così, da ultimo, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.