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Ordinanza — n. 41096/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reproduction of previously rejected arguments and new motives inheriting original defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41096/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground merely reproduced arguments already rejected in the lower court judgment. The court emphasized that for aggravated recidivism, only definitive prior convictions are required at the time of the new crime, without needing a prior simple recidivism declaration. Consequently, the new grounds were deemed inadmissible because they inherited the fundamental defect of the original appeal, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, n. 1; Art. 367, comma 1, n. 2 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already rejected, and new grounds cannot cure the inherent defect of the original inadmissible appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of grounds new grounds defect aggravated recidivism court costs order recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, n. 1 and n. 2 of the Code of Criminal Procedure
Art. 585, comma 4 of the Code of Criminal Procedure
284878); ritenuto che l'inammissibilità dei motivi di ricorso impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.
Constitutional Court Judgment No. 186 of 2000

Giurisprudenza citata

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Sezione Unica, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini
Sezione V, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVA ALDO nato a COLLE UMBERTO il 23/05/1950 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rova Aldo avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria del difensore con la quale ha dedotto due motivi nuovi in merito alla mancata esclusione della recidiva, all'aumento della pena in misura superiore alla metà prevista per la recidiva reiterata non specifica e alla conseguente sopravvenuta prescrizione del reato, insistendo per l'ammissibilità del ricorso e la sua assegnazione ad altre Sezione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 4 a 8), che, quanto alla recidiva, ha sottolineato che sin dal primo grado è stata ritenuta la recidiva reiterata (rispetto alla quale, a fronte delle numerose sentenze risultanti dal certificato del casellario giudiziale, sono, dunque, irrilevanti le circostanze rappresentate in ricorso in merito a due sole condanne per le quali è stata dichiarata l'estinzione dei reati per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale); ritenuto, in particolare, che, quanto alla contestata recidiva, va ribadito che ai fini della applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, come accaduto nel caso di specie, ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878); ritenuto che l'inammissibilità dei motivi di ricorso impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. peri., si estende anche ai motivi nuovi, dovendosi, al riguardo, ribadire che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consiglive - tensore