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Ordinanza — n. 41095/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds regarding plea bargain sentencing and confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41095/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the judge failed to dismiss him under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and that the confiscation of scales was illegal. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory violations, rendering this appeal inadmissible for non-allowed reasons.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on grounds other than those expressly listed in the statute.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility de plano confiscation legality Article 129 dismissal Cassation procedure ritiro dell'istanza giudiziaria impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che:
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990 deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERRI GABRIELE nato a MONCALIERI il 22/05/1988 avverso la sentenza del 26/05/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Gabriele Verri ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato in ragione della compatibilità della sostanza detenuta con la sua destinazione all'uso personale, nonché In conseguente illegittimità della confisca del materiale in sequestro (bilancini); ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che:

i) quanto al primo motivo, va ribadito che ii sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (così, da ultimo, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ii) parimenti inammissibile è il secondo motivo, non prospettando alcun profilo di illegalità della confisca; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2025 Il ConsiglOre estensore I