Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper legal ground regarding sentencing violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant challenged the sentence for crimes under Articles 337 and 582 of the Penal Code, alleging a violation of Article 133 regarding the imposed sanction. The court rejected this claim because the applied penalty matched the requested one and no illegality was substantiated, leading to a ruling against the appellant for procedural misconduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal based on a ground not permitted by law is inadmissible de plano, and the appellant is condemned to pay court costs and a fine for the lack of good faith.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMBARKI ADIL nato il 10/12/1992 avverso la sentenza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Adil Lembarki ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. deducendo la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.), atteso che la pena applicata è conforme a quella richiesta e non è stato dedotto alcun profilo di illegalità della stessa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2