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Ordinanza — n. 41093/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41093/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the court found the claim insufficiently specific and not immediately evident from the indictment or the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal based on alleged erroneous legal qualification is inadmissible unless it demonstrates a manifest error, which requires the qualification to be immediately and indisputably eccentric to the indictment's content.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest error legal qualification Code of Criminal Procedure non-specific legal argument court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali errore nella commisurazione della pena valutazioni mediche contrastanti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
309 del 1990 deducendo il vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSAID EL BOUAZZAOUI nato il 18/04/1994 avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che El Bouazzaoui Moussaid ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 deducendo il vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.), dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso di specie, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consigliere es sor