Italian Court declares appeal inadmissible for mere complaints, unfounded arguments, and generic grounds regarding criminal charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Irene Giaquinta inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's conviction for a specific crime and an aggravating circumstance, requesting remittal to the Supreme Court. The court rejected these claims as mere complaints, manifestly unfounded arguments based on outdated interpretation, and generic confutations, citing established case law to dismiss the procedural objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 576, comma primo, n. 5-bis cod. pen.: The Court holds that an appeal based on mere factual complaints, manifestly unfounded arguments relying on outdated interpretative orientations, or generic confutations of the lower court's reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAQUINTA IRENE nato a BUTERA il 23/06/1980 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Irene Giaquinta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Davide Limoncello, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; letta la memoria del difensore, Avv. Francesco Bellino, che, in relazione alla questione posta con il secondo motivo, ha chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
i) il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura, in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 6, 7 e 8); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale legittimamente escluso, coerentemente con l'attuale indirizzo ermeneutico di questa Corte (si veda, da ultimo, Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos, Rv. 283159) l'incompatibilità tra il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis cod. pen., incompatibilità invocata dal ricorrente sulla scorta di un orientamento ermeneutico datato, ragion per cui non si reputa sussistente alcun contrasto ermeneutico che giustifichi la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite; iii) il terzo motivo di ricorso è generico, confutativo e manifestamente infondato, avendo i Giudici di merito escluso con motivazione non manifestamente illogica la tenuità del fatto (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata e pagina 6 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). ritenuto che nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali stante l'assenza nella memoria depositata di alcun utile contributo alla decisione (cfr.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 no