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Ordinanza — n. 41091/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41091/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano, ruling that the alleged lack of motivation regarding a statutory ground for acquittal was not a permissible ground for review. The appellant, Chuwukdbrl Nzube, argued that the lower court failed to justify why a specific cause for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure did not exist. The court rejected this argument, holding that the appeal was based on a reason not permitted by law, thereby mandating the dismissal and awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on a ground not permitted by law, and the appellant shall be condemned to pay the costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal Article 448 lack of legal grounds Cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in guanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in guanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
309 del 1990, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHUWUKDBRL NZUBE nato il 27/10/1984 avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Nzube Chuwukdbrl ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in guanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Carigigjje-n, stensore Il , 'resv1nte