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Ordinanza — n. 41090/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Vito Di Cosola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's first ground generic and unsupported because the lower court adequately argued against the requested mitigation for one crime while granting it for another. Furthermore, the second ground was rejected as the sentencing calculation was properly reasoned and within the court's discretionary power, despite the exclusion of mitigation for the more serious offense. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 366, co. 1 c.p.p.; Art. 367, co. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, or if the lower court's reasoning is not logically flawed, as the appellate court must demonstrate specific errors rather than merely disagreeing with the outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded logical flaw court costs discretionary power sentencing mitigation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, co. 1 c.p.p.
Art. 367, co. 1 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSOLA VITO nato a BARI il 08/09/1964 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Di Cosola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, in merito alla insussistenza della invocata attenuante in relazione al reato di cui al capo 30), concedendola, invece, per l'altra fattispecie contestata al capo 27 (si vedano le pagine da 7 a 11); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, stante l'esclusione dell'attenuante per il reato più grave, la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio era estranea al perimetro del giudizio di rinvio ed è stata, comunque, adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale che, invece, esercitando legittimamente il proprio potere discrezionale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ridotto la misura dell'aumento per la continuazione in ragione dell'entità del profitto conseguito, delle modalità della condotta e del tasso usurario applicato (si veda pagina 11); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 20