Cassation appeals for probation violation dismissed as inadmissible due to improper legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the separate appeals filed by Kristian Trajkovic and Konstantin Vuckovic inadmissible on procedural grounds. The applicants challenged a probation violation sentence under Article 73 of the 1990 Decree, arguing violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeals were inadmissible because they relied on a legal ground not permitted by law, resulting in a declaration of inadmissibility and an order to pay fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: Appeals based on grounds not permitted by law are inadmissible de plano, and the appellants are condemned to pay court costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAJKOVIC KRISTIAN nato a CATTOLICA il 02/08/1994 VUCKOVIC KONSTANTIN nato a ROMA il 03/09/2005 avverso la sentenza del 06/05/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Kristian Trajkovic e Konstantin Vuckovic hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che i ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili in quanto proposte per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consiglie stensore Il Presiddde