Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic and merely repetitive grounds regarding drug sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision on the therapeutic use of drugs, the applicability of non-punishability, and generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic and merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that merely reproduce the reasoning of the lower court without presenting new substantive legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMULO FRANCESCO nato a CALTAGIRONE il 15/07/1986 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Emulo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla destinazione a scopo terapeutico della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 9); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.