Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a mere merit argument rather than a procedural defect under Art. 606.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Cotugno inadmissible, ruling it contained only merit-based criticisms rather than procedural vices. The court noted the lower court had correctly identified a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code based on witness testimony and prosecution files. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine for filing the appeal without a valid legal ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal must allege specific procedural defects; mere arguments challenging the factual findings or the application of the cause of non-punishment constitute inadmissible merit-based censure.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTUGNO PASQUALE nato a CERIGNOLA il 30/11/1959 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Cotugno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non deduce alcuno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma mere censure di merito in ordine ai giudizio di responsabilità, omettendo, peraltro, di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che, con motivazione non manifestamente illogica, ancorata alle deposizioni rese dai due operanti e alle risultanze degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero (utilizzabili in ragione del rito prescelto), ha ricostruito la condotta ascritta all'imputato (si vedano le pagine da 1 a 3 della motivazione), riconoscendo la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.