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Ordinanza — n. 41085/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely reproductive grounds regarding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41085/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Romano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the exclusion of recidivism and the punitive treatment were generic and merely reproduced points already adequately examined and rejected by the lower court's judgment. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review because the legal grounds lacked novelty and specificity.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic and merely reproductive grounds of censure, as the challenged judgment has already adequately examined and rejected the invoked arguments with correct legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds reproductive arguments recidivism exclusion court costs award sentencing review Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO PIETRO nato a CERIGNOLA il 19/03/1969 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Romano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttiv6di profili di censura, in merito alla invocata esclusione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.