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Ordinanza — n. 41084/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected on evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41084/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Fabio Severino inadmissible because its grounds were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected in the lower court's judgment. The appellant challenged the evaluation of evidence, the determination of the sanction, and the denial of continuance, but the appellate court had already addressed these points with correct legal reasoning. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine, while the civil party received no reimbursement due to their lack of contribution to the decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the lower court, failing to present new grounds or a different legal perspective.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments procedural dismissal sentencing review evidence evaluation procedural costs continuation denial difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv.
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016
281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv.
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016
281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERINO FABIO nato a ENNA il 05/12/1970 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Severino avverso la sentenza in epigrafe; lette le conclusioni della parte civile, Federazione Antiracket Italiana, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in merito alla valutazione del compendio probatorio, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego della continuazione, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 5, 6 e 7); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000); ritenuto che nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali stante l'assenza nelle conclusioni depositate dì alcun utile contributo alla decisione (cfr.

Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 20