Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41083/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of precise legal grounds and specific references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41083/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Albergatore's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal lacked precise legal grounds and failed to provide sufficient references to the reasoning of the Palermo Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was held liable for the costs and the fine imposed under constitutional precedent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to precisely state the legal grounds justifying the appeal and to provide congruent references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal precise legal grounds references to reasoning procedural costs Cassazione ordinanza difetto di motivazione ripetibili dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGATORE LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/09/1988 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; N„, letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Albergatore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.