Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally proposed the appeal without legal representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the defendant personally filed the petition without a lawyer. The lower court had previously reduced sentences for some theft charges after the victim withdrew their complaint, but the appeal itself was rejected due to the improper filing method. Consequently, the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the defendant personally proposes it without a lawyer, as such filings violate the mandatory requirement for legal representation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCO PASQUALE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 14/12/1991 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Pasquale Coco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per i reati furto contestati ai capi 1) e 3) perché estinti per rimessione della querela e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta per gli altri reati ascrittigli, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta ::.-2! --sonalmente dall'imputato (art. 613 cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che io stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consigl estensore Il Presiden