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Ordinanza — n. 41080/2025 — snpen Generato dall'IA

Cavallo's appeal dismissed for lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41080/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Cosimo Cavallo's appeal inadmissible due to the failure to articulate specific legal grounds and provide necessary references to the lower court's reasoning. The appellate court had previously ruled on January 28, 2025, and the cassation judge found the arguments insufficient under established procedural standards. Consequently, the appeal was rejected, and Cavallo was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to state the specific legal grounds justifying the challenge and to make congruent references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds failure to cite reasoning procedural defect court costs and fine ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO COSIMO nato a TARANTO il 28/06/1960 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Cavallo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.