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Ordinanza — n. 41077/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and merely repetitive grounds of criticism regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41077/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pierdomenico Macchia inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments were generic and merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Bari. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a specific sum to the fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic and merely repetitive grounds of criticism regarding facts or legal provisions already adequately examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive criticism mitigating circumstances court costs Cassazione ordinanza procedural economy danno patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 62, n. 4 c.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCHIA PIERDOMENICO nato a CONVERSANO il 19/09/1999 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; NNN\ letto il ricorso proposto nell'interesse di Pierdomenico Macchia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in merito al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del r corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.