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Ordinanza — n. 41076/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41076/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Dicataldo inadmissible and ordered him to pay legal costs and a fine. The court ruled that the appeal failed because it lacked a precise statement of legal reasons and did not adequately reference the motivation of the lower court's decision. Consequently, the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty for the lack of good faith.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to precisely state the legal grounds justifying it and to provide corresponding references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack legal grounds procedural defects failure reference motivation condemnation costs good faith requirement Italian civil procedure ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICATALDO ANTONIO nato a BARLETTA il 19/08/1994 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Dicataldo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.