Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to unfounded nullity claim and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gerardo Patruno inadmissible and ordered him to pay court costs. Patruno argued for the nullity of the service of process and sought to overturn a lower court ruling, but the court found his claims baseless. The court determined that the service was validly performed and that the new arguments merely repeated issues already properly addressed in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or merely repetitive of arguments already rejected by the lower court with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRUNO GERARDO nato a CERIGNOLA il 17/06/1971 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gerardo Patruno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
i) il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte legittimamente rigettato l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, risultando l'avvenuta notificazione a mani proprie del ricorrente dalla relata di notifica redatta dall'Ufficiale Giudiziario, relata la cui falsità, come già affermato da questa Corte, può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 cod. pen (cfr. Sez. 6, n. 3714 del 09/01/2013, Schioppa, Rv. 254470); ii) il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali-e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025