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Ordinanza — n. 41074/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to mere repetition of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41074/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Antonella Castellano and Roberta Lopane inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for the unconstitutionality of a specific judicial responsibility assessment and the reclassification of facts under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990. The court rejected these claims because the lower court had already thoroughly examined and dismissed these identical arguments with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already rejected by the lower court without presenting new grounds or substantive legal changes.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetition of arguments judicial responsibility fiscal penalty court costs Cassazione D.P.R. 309/1990 imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTELLANO ANTONELLA nato a NATAL( BRASILE) il 05/03/1992 LOPANE ROBERTA nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 28/01/1994 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Antonella Castellano e Roberta Lopane avverso la sentenza in epigrafe, lette le memorie presentate dai difensori delle ricorrenti con le quali si è insistito per l'ammissibilità dei rispettivi ricorsi; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che entrambi i ricorsi sono inammissibile' perché deducono due motivi, sostanzialmente sovrapponibili, meramente riproduttivi di profili di censura, in merito al giudizio di responsabilità e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che le stesse abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 202