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Ordinanza — n. 41066/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41066/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41066/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO LUCA nato a PISA il 06/06/1993 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Fusco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41066/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO LUCA nato a PISA il 06/06/1993 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Fusco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è manifestamente infondato, stante il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175, da cui il Collegio non intende discostarsi; ii) il secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda il punto 3.2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.